In questo articolo chiariremo se Assegno di inclusione e Assegno sociale sono compatibili e come funziona la nuova prestazione che quest’anno ha sostituito il Reddito di cittadinanza (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Assegno di inclusione e Assegno sociale sono compatibili?
Dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione (Adi) è entrato in vigore come sostituto del Reddito di cittadinanza, conformemente a quanto previsto dal Decreto lavoro (DL 48/2023).
Questa misura è specificamente rivolta ai nuclei familiari che comprendono almeno un minore, una persona disabile, un individuo di età pari o superiore a 60 anni o qualcuno che è stato assistito dai servizi sociali a causa di una condizione critica di disagio bio-psico-sociale.
Anche chi riceve l’Assegno sociale ha la possibilità di richiedere l’Assegno di inclusione, purché rispetti tutti i criteri stabiliti. In particolare, per accedere all’Adi è essenziale rispettare specifiche condizioni relative all’ISEE del nucleo familiare e al reddito complessivo, includendo nell’ISEE anche eventuali altre prestazioni ricevute.
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Quali sono i requisiti necessari per richiedere l’Assegno di inclusione?
Per essere idonei a ricevere l’Assegno di inclusione, i richiedenti, incluso chi riceve l’Assegno sociale, devono incontrare specifici requisiti. Questi criteri sono associati a questioni di cittadinanza, residenza, ISEE, reddito e patrimonio. Di seguito, abbiamo elencato questi requisiti fondamentali.
Requisiti soggettivi, di cittadinanza, residenza e soggiorno
Per accedere all’Assegno di inclusione è fondamentale rispettare determinati requisiti legati alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, oltre a soddisfare condizioni soggettive particolari:
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti ISEE e di reddito
Per richiedere l’Assegno di inclusione è indispensabile rispettare determinati requisiti economici che comprendono la valutazione dell’ISEE e del reddito familiare totale. Questi criteri sono i seguenti:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Requisiti patrimoniali (mobiliare e immobiliare)
In relazione ai requisiti patrimoniali, le condizioni che riguardano i beni mobili e immobili sono queste:
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Come richiedere l’Assegno di inclusione
L’Assegno di inclusione è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 e il Decreto Lavoro (n. 48/2023, art. 4, comma 1) ha stabilito le procedure per la presentazione delle domande. La finestra di tempo utile a richiedere l’Assegno di inclusione si è aperta il 18 dicembre 2023.
Per procedere con la domanda, è necessario accedere al portale dell’INPS, autenticarsi e seguire le istruzioni del sistema guidato online. I metodi di autenticazione disponibili comprendono:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta d’Identità Elettronica),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Oltre alla procedura online, il decreto permette anche di inoltrare le domande per l’Assegno di inclusione attraverso i Patronati e i CAF.
Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione?
L’importo mensile dell’Assegno di inclusione è suddiviso in due quote. La quota A rappresenta un’integrazione al reddito del nucleo e varia a seconda della sua composizione e del reddito complessivo.
Tuttavia, sull’Assegno sociale non si paga l’IRPEF e quindi questo non contribuisce ad accrescere il reddito imponibile.
La quota B, d’altro canto, è pensata appositamente per i nuclei familiari residenti in un immobile in locazione, con l’obiettivo di fornire un contributo per il pagamento del canone di affitto.
Per una comprensione più dettagliata delle somme spettanti, è utile consultare l’articolo focalizzato sugli importi dell’Assegno di inclusione. In questo articolo, troverete una tabella dettagliata che illustra come gli importi sono ripartiti.
FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.
Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?
Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.
Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?
Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.
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